Onorevoli Colleghi! - Molti episodi dei quali si sono occupati le cronache nazionali nel corso degli ultimi anni confermano la necessità che le informazioni del potenziale testimone al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria siano rese, se la persona informata ne ravvisa l'opportunità, alla presenza di un avvocato.
      La presente proposta di legge punta a un triplice e concomitante obiettivo:

          a) fermo restando l'obbligo di asserire il vero che grava sul testimone e, nella fase delle indagini, sulla persona informata, la dignità della stessa non può essere calpestata con condotte procedimentali di suggestione o di intimidazione, e la facoltà che si introduce è idonea a scongiurare un rischio del genere;

          b) la persona informata deve essere posta in grado di fruire immediatamente di un ausilio tecnico qualificato, che le consenta di valutare le conseguenze giuridicamente negative derivanti per sé dal mancato adempimento dell'obbligo di riferire ciò di cui è a conoscenza;

          c) nell'interesse della giustizia e per raggiungere lo scopo del processo, che - come la Corte costituzionale ha più volte affermato - è quello di accertare la verità dei fatti, la ricostruzione degli eventi deve avvenire nel modo più obiettivo e meno incerto possibile, e questo può essere favorito dalla presenza di un soggetto professionalmente qualificato.

      È ovvio che l'avvocato chiamato dalla persona informata è vincolato alla riservatezza sul contenuto della deposizione, al pari del soggetto che assiste.

 

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